
LIBRI CONCORSI
In Italia l'apertura di una nuova farmacia è vincolata all'autorizzazione dell'Autorità competente per territorio, secondo precisi limiti territoriali e di scaglioni di popolazione. Il conferimento di una sede farmaceutica - di nuova istituzione o di quelle eventualmente resesi vacanti per decadenza o rinuncia del titolare - si può ottenere per concorso, per acquisto o a titolo di successione ereditaria. Nel primo caso, una volta ottenuta l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'Albo, il candidato deve superare uno dei concorsi indetti su base provinciale, disciplinati dal DPCM n. 298 del 1994.
In particolare, l'articolo 7 di tale decreto regolamenta le modalità secondo le quali si deve svolgere la prova attitudinale; in pratica, il candidato deve rispondere a cento domande, indicando la risposta esatta tra le cinque che vengono proposte.
Le domande sono estratte a sorte tra le 3.000 che il Ministero della Salute dovrebbe predisporre ogni due anni su proposta di un'apposita Commissione. Tuttavia - dalla data di pubblicazione delle stesse sulla Gazzetta Ufficiale ad oggi - non sono mai stati pubblicati i nuovi quiz con le relative risposte. L'articolo 7 stabilisce, inoltre, che la Commissione esaminatrice deve adottare tutte le misure necessarie per impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate dalla Gazzetta Ufficiale.
Il tempo concesso per l'esecuzione della prova è fissato in un'ora e trenta minuti ed a ciascuna risposta esatta viene assegnato un punteggio massimo di 0,5 punti. Al fine dell'idoneità sono considerate sufficienti le prove dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti.
I quiz ministeriali concernono tre fondamentali discipline: la farmacologia, la tecnica farmaceutica (con riferimenti alla chimica farmaceutica) e la legislazione farmaceutica.
Di seguito proponiamo una selezione di libri utilizzati nei concorsi per sedi farmaceutiche e, più in generale, nei concorsi per farmacisti.
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Importante: nel caso del trasferimento della titolarità per atto tra vivi (cessione del complesso aziendale per atto oneroso con atto notarile pubblico o scrittura privata autenticata), la legge prevede che detto trasferimento avvenga solo se siano trascorsi tre anni dal conseguimento della stessa (art. 12 Legge 475/1968) e, in ogni caso, a favore di un farmacista iscritto all'Albo che in precedenza sia risultato idoneo ad un concorso provinciale (idoneità alla titolarità) o che abbia effettuato almeno due anni di tirocinio, regolarmente certificato presso una farmacia. In ultima analisi ricordiamo che il trasferimento di titolarità deve essere riconosciuto mediante apposito decreto dell'Autorità Sanitaria Locale competente e che - per tale motivo - l'atto di trasferimento di titolarità è sottoposto a condizione sospensiva (art. 1353 e successivi CC) sino all'emissione del predetto provvedimento.
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