FARMACI OTC & INTERNET
I farmaci di automedicazione o da banco (OTC) sono, per definizione, "medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il consiglio del farmacista'' (art. 3, comma 1, DLgs 539/1992). Tutti i farmaci che possiedono i requisiti sopraenunciati possono formare oggetto di pubblicità presso il pubblico (art. 3, comma 1, DLgs 541/1992). Essi, inoltre, possono essere distinti dagli altri medicinali per mezzo di un bollino di riconoscimento obbligatorio (art. 9-bis DL 347/2001, convertito dalla Legge 405/2001; Decreto Ministero Salute 01/02/2002).
Per concorrere a ristabilire nell'opinione pubblica una più corretta considerazione del "bene farmaco", finalizzata ad un suo uso più responsabile, consapevole e appropriato, la Società Italiana di Scienze Farmaceutiche ha ritenuto di elaborare e diffondere dieci semplici regole che ogni cittadino e potenziale consumatore dovrebbe conoscere e che riportiamo integralmente.
Il farmaco:
I. è un bene esistenziale, concepito e prodotto per tutelare la vita e la salute delle persone e per consentire loro di vivere più a lungo e con la migliore qualità di vita possibile;
II. deve possedere, per essere utile, tre necessari requisiti:
- sicurezza (tutti i farmaci possiedono una potenziale tossicità e va dunque salvaguardato il rapporto più favorevole tra i benefici attesi e il rischio di effetti avversi);
- efficacia (deve cioè poter modificare il decorso di una malattia o curarne i sintomi o prevenirli);
- qualità (le specialità medicinali posseggono contenuti e caratteristiche certificati e garantiti in ogni fare di vita del prodotto, dalla produzione alla distribuzione).
A questi tre requisiti deve necessariamente accompagnarsi la condizione dell'impiego corretto e appropriato: il farmaco si usa infatti solo in caso di necessità, alle giuste dosi e per il periodo necessario;
IV. possiede inevitabili e forti profili di criticità: tutti i farmaci, compresi quelli da automedicazione acquistabili senza ricetta, esercitano un'attività terapeutica, hanno controindicazioni e possono causare effetti collaterali anche gravi. Se assunti insieme ad altri farmaci o ad altre sostanze, come ad esempio l'alcool, moltissimi farmaci possono inoltre dare luogo a interazioni pericolose, procurando gravi danni alla salute;
V. è un prodotto destinato a una terapia o a finalità preventive e come tale non si consuma ma si impiega. Proprio per questo, l'erogazione dei farmaci è sottoposta a regole rigide, nel superiore interesse della tutela della salute;
VI. è un bene di salute e non una merce qualsiasi, e come tale non può essere oggetto di sollecitazioni a un maggiore consumo, né trasparenti né occulte: assumere maggiori quantità di farmaci o usarli quando non servono può causare gravi danni alla salute;
VII. se usato impropriamente, in assenza di vere malattie o, come spesso accade, per soddisfare spinte psicologiche che andrebbero affrontate in modo diverso, può essere causa di malattie;
VIII. ha la naturale sede di erogazione nella farmacia (e in ogni altro esercizio ove operi la figura professionale del farmacista - NdR), presidio di salute aperto a tutti, sottoposto al controllo delle autorità sanitarie e affidato alla responsabilità di un professionista, il farmacista. Ciò per garantire ai cittadini la necessaria sicurezza nell'accesso alle medicine, all'interno di un rapporto fiduciario che si sostanzia nella consulenza e assistenza farmacologica, ovvero l'insieme di consigli e avvertenze per conservare e usare bene i farmaci, anche i più noti e comuni, riducendo i rischi connessi al loro impiego;
IX. insieme a un connaturato e non quantificabile valore etico, sanitario e sociale, ha un costo economico, sostenuto dal SSN o direttamente dal cittadino. Usare male i farmaci o sprecarli, dunque, al di là delle possibili conseguenze sulla salute, significa sottrarre risorse che potrebbero essere impiegate per una sanità migliore. Per contro, il farmaco usato con la necessaria appropriatezza è anche un investimento che produce enormi risparmi, eliminando o mantenendo sotto controllo patologia che, altrimenti, potrebbero richiedere ricoveri ospedalieri o altri e più costosi trattamenti e interventi terapeutici;
X. non ha mai lo scopo di sostituirsi a corrette abitudini di vita: non ha senso ricorrere a un farmaco se poi si adottano comportamenti sbagliati, regimi alimentari scorretti o si trascura l'attività fisica. È sbagliato pensare che esiste sempre un farmaco adatto a risolvere i nostri problemi; bisogna invece sforzarsi di capire qual è il modo per conservarsi in buona salute e quali possono essere le cause dei nostri malesseri, con l'aiuto del medico e del farmacista. (Il decalogo della "Carta del Farmaco", elaborato dalla SISF)
In ultima analisi, è necessario ribadire che:
- la consultazione del medico non deve essere mai considerata superflua;
- i medicinali non sono mai privi di effetti secondari, anche gravi;
- i medicinali non sono mai assimilibabili a prodotti alimentari, a prodotti cosmetici e ad altri prodotti di consumo;
- utilizzata in modo appropriato la rete permette un accesso facile e rapido a informazioni mediche;
- i consigli offerti da Internet non devono sostituirsi alla consulenza del medico, la quale va sempre e comunque richiesta al proprio medico curante;
- diffidare delle informazioni che sembrano "troppo belle per essere vere" e ricordare che prodotti con lo stesso nome possono contenere in Paesi diversi ingredienti diversi;
- molta cautela nell'acquisto dei farmaci via Internet, per diverse le ragioni: non ultimo il fatto che attualmente l'acquisto o la vendita di farmaci via Internet potrebbero essere considerati in molti paesi attività illegali;
- anche quando le informazioni mediche o sanitarie su Internet sembrano attendibili e veritiere è indispensabile rivolgersi al proprio medico per discutere la malattia.
Principali riferimenti normativi:- TULLSS (RD 1265/1934)
- direttiva 92/28/CEE (pubblicità dei medicinali per uso umano);
- direttiva 97/7/CEE (protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza);
- direttiva 97/36/CEE (televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato);
- DLgs 178/1991 (recepimento delle direttive della CEE in materia di specialità medicinali);
- DLgs 539/1992 (attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano);
- DLgs 541/1992 (attuazione della direttiva 92/28/CEE);
- DLgs 185/1999 (attuazione della direttiva 97/7/CEE);
- codice deontologico del farmacista (approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000)
- Sentenza C-322/01 Corte di Giustizia europea datata 11/12/2003 (Deutscher Apothekerverband eV contro 0800 DocMorris NV e Jacques Waterval).
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare il seguente opuscolo:
Farmaci e Internet Guida per la ricerca di informazioni attendibili
2000, 16 pp, 5 ill., 15 x 21cm, ISBN 8872660505, Euro 4,00

Riferimenti normativi- Sentenza C-322/01 Corte di Giustizia europea del 2003;
- DLgs 539/1992 (attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano);
- DLgs 541/1992 (attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano);
- direttiva 92/28/CEE (pubblicità dei medicinali per uso umano);
- direttiva 97/7/CEE (protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza);
- direttiva 97/36/CEE (televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato);
- codice deontologico del farmacista (approvato dal Consiglio Nazionale in data 13/12/2000)
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